Art. 2.
(Trattamento economico dei docenti).

      1. Il trattamento economico dei docenti universitari, determinato secondo la disciplina vigente, può essere integrato dal contratto individuale in relazione al conseguimento di specifici obiettivi nell'attività didattica e di ricerca.
      2. Ogni università, nell'ambito della propria autonomia statutaria, prevede meccanismi di differenziazione della componente individuale della retribuzione dei docenti, sulla base di criteri di merito.
      3. Il contratto individuale può prevedere, in particolare, un riconoscimento economico ai docenti che partecipino a specifici progetti didattici o di ricerca che ricevano finanziamenti da soggetti privati.